Art. 12 (Allegato 2)
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Quantunque per effetto dello articolo secondo della presente convenzione s'intendesse di diritto stabilito che i materiali risultanti dalla demolizione e scavi del bastione e parte di cortine cedute, avessero a rimanere di proprieta' del Municipio, pur tuttavia si conviene che se nello eseguirsi i lavori stessi si trovassero tesori od oggetti di belle arti od interessanti la storia o l'archeologia, questi, sotto la guarentigia del Municipio saranno consegnati all'Amministrazione demaniale, che se ne serba l'esclusiva proprieta', salvo il disposto delle leggi in vigore.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
