Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Sesto Calende, ed approvato per decreto reale, previo avviso della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato, provvedera' per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 febbraio 1892.
[4]UMBERTO.
[5]Branca.
[6]Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
Testo in vigore dal 7 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
