Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nell'esecuzione del piano generale la citta' di Torino potra' valersi delle facolta' di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Qualora, pero', per effetto dal contributo di cui al precedente art. 4, talune aree risultassero del tutto inedificabili, ovvero di edificabilita' molto difficile, la citta', a richiesta degli interessati, avra' l'obbligo di procedere alla espropriazione delle aree stesse in conformita' della precitata legge.
Testo in vigore dal 18 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
