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[1]Addivenendosi dalla citta' di Torino alla formazione e sistemazione di nuove vie o piazze o corsi, compresi nel piano generale edilizio, sara' dovuto in conformita' di quanto e' sancito dall'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica, dai proprietari confinanti o contigui il contributo seguente: 2
[2]Ciascuno dei proprietari confinanti colle nuove vie, colle piazze e coi corsi, dovra' cedere gratuitamente alla citta' il suolo stradale per la larghezza di metri nove per ogni fronte di cui sia proprietario, e qualora egli non abbia la proprieta' di detto suolo, sara' tenuto a rimborsare alla citta' il prezzo che questa dovra' pagare per rendersene cessionaria. Per le vie di larghezza inferiore ai 18 metri l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo resta ridotto alla meta' della larghezza effettiva della via, sempre per ognuna delle due fronti.
[3]I proprietari contigui ma non fronteggianti le nuove vie, le piazze e i corsi, saranno tenuti al contributo nella misura ed ai termini di cui negli articoli 77, 78 e 81 della legge 25 giugno 1865.
[4]Il valore del contributo pero' non potra' mai oltrepassare la misura massima di quello imposto, in proporzione, ai proprietari frontisti dello stesso isolato.
[5]I proprietari di terreni sui quali, oltre alle vie o piazze, o corsi, siano nel piano generale edilizio progettati portici, dovranno, oltre i contributi suindicati, lasciare senza indennita' libere al pubblico transito le zone destinate a portici, anche prima che questi siano costruiti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 1928, n. 779
2La L. 29 marzo 1928, n. 779 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle parole: «nuove vie, piazze e corsi» degli articoli 4 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 141, ed alle parole: «l'indennita' di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e corsi» dell'art. 5 della legge stessa, sono aggiunte le parole: «parchi, giardini ed aiuole»".
Testo in vigore dal 8 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
