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[1]Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini a decorrere dalla data della promulgazione della presente legge:
[2]Per la prima zona, anni Per la seconda zona, anni 30.
[3]Per la terza zona, anni 35. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 1928, n. 779
2La L. 29 marzo 1928, n. 779 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito per l'attuazione di ciascuna delle tre zone in cui si divide il piano generale edilizio e di ampliamento della parte piana della citta' di Torino, approvato con legge 5 aprile 1908, n. 141, e successive modificazioni, e' prorogato per tutte e tre le zone fino al 13 aprile 1958".
Testo in vigore dal 8 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
