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[1]((La citta' di Torino e' autorizzata a dichiarare, agli effetti del dazio, compresi nel Comune chiuso, tutti i terreni circoscritti dalla linea approvata dal Consiglio comunale della citta' stessa il 3 maggio 1912, e ad estendere ai medesimi, insieme con tutte le disposizioni della presente legge, il piano edilizio mediante modificazioni da approvarsi con decreto Reale ai sensi del precedente art. 9.
[2]Le opere della cinta daziaria e del coordinamento ad essa del piano edilizio sono dichiarate di pubblica utilita'.
[3]Nella determinazione dell'aumento di canone da corrispondersi dal comune di Torino per l'allargamento della cinta daziaria, a norma degli articoli 87 e 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sara' tenuto conto del disposto dell'art. 88, n. 1, della legge stessa detraendo dall'aumento summentovato il residuo abbuono di canone spettante al detto Comune in dipendenza della contestazione ivi considerata)).
Testo in vigore dal 12 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
