Art. 5
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[1]Per l'esecuzione delle opere di risanamento della citta' di Torino comprese in prima categoria e' fissato il termine di anni dieci a decorrere dal 1º gennaio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 15 aprile 1886.
[3]UMBERTO.
[4]Genala. A. Magliani.
[5]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 24 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
