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[1]Scorso un anno dopo la pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cauzioni, contro alle quali non sia stata insinuata opposizione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 30 marzo 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli Rattazzi.
[6]Quintino Sella.
Testo in vigore dal 8 aprile 1862 al 16 dicembre 2010
