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[1]Per ottenere il brevetto occorrera' esibire un attestato del comandante la colonna o la compagnia o quanto meno un atto di notorieta' rilasciato da tre commilitoni della campagna stessa, gia' riconosciuti per tali.
[2]Con decreto Reale si provvedera' alla nomina di una Commissione, che sara' incaricata del riconoscimento dei titoli.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 10 dicembre 1899.
[5]UMBERTO.
[6]Pelloux. G. Mirri. P. Boselli.
[7]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1899 al 16 dicembre 2009
