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[1]La concessione e' fatta dalla Commissione consorziale, in base al verbale di sorteggio, con semplice atto di sottomissione, soggetto a tassa fissa di L. L'inadempimento delle condizioni imposte all'art. 8 trae seco la decadenza della concessione, senza diritto a compenso per qualsiasi miglioria fatta nel fondo stesso.
[2]La decadenza e' pronunziata dal prefetto con decreto motivato, contro il quale e' ammesso il ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, da prodursi fra un mese dalla notificazione.
Testo in vigore dal 4 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
