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[1]Durante il sessennio dalla data dell'immissione in possesso, gli utenti, che avranno adempito le obbligazioni imposte, diventeranno liberi proprietari della quota ad essi assegnata.
[2]L'atto di definitiva concessione sara' fatto con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio e verra' registrato col pagamento della tassa fissa di una lira e trascritto nella conservazione delle ipoteche.
Testo in vigore dal 4 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
