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[1]La Cassa, il cui servizio sara' preferibilmente delegato ad un Istituto di credito, fara', nei limiti del fondo disponibile a favore dei concessionari del Montello, le seguenti operazioni:
[2]I. Anticipazioni sopra effetti cambiari a scadenza di nove mesi per provvedere alla coltura delle terre;
[3]II. Anticipazioni per acquisto di scorte vive e morte; le quali anticipazioni possono ammortizzarsi a rate durante il periodo sessennale dell'affitto.
[4]Le anticipazioni a ciascuna famiglia di utenti non potranno superare le lire 600. L'interesse sara' del 3 per cento. Fino a lire 100 basta l'obbligo personale della parte prendente; per somma maggiore si richiede la garanzia solidale di un altro almeno fra gli utenti.
[5]Le anticipazioni si faranno al tempo della semina ed a misura del bisogno, e l'impiego sara' vigilato dalla Commissione di sconto.
[6]La Cassa godra', per l'esazione delle anticipazioni fatte, tutti i diritti e privilegi consentiti dal titolo I della legge sul credito agrario.
[7]Mancando l'assegnatario al pagamento del prestito contratto o delle rate di prestito, potra' pronunziarsi a suo danno la decadenza con decreto prefettizio, a norma dello art. 9.
[8]La quota sara' venduta a cura della rappresentanza consorziale, ed il prezzo versato nella Cassa creditrice.
[9]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblichera' ogni anno la situazione finanziaria della Cassa, che verra' compresa nei conti speciali allegati al consuntivo.
Testo in vigore dal 4 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
