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[1]Alla spesa occorrente per l'adattamento e la costruzione delle strade vicinali di accesso alle quote contribuiranno per tre quarti la Cassa e per un quarto i concessionari mediante prestazione di opera in base a ruolo compilato dalla rappresentanza consorziale, con le norme prescritte dalla legge 30 agosto 1868 n. 4613 e dal regolamento per la esecuzione di essa, approvato con decreto reale 11 settembre 1870 n. 6021.
[2]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio avra' facolta' di prelevare dalla Cassa una congrua somma a titolo di concorso di spesa per le opere occorrenti alla sistemazione del corso delle acque piovane e delle sorgenti.
Testo in vigore dal 4 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
