Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le spese per l'esecuzione della presente legge sono prelevate dal fondo di Cassa, ond'e' parola nell'art. 5, con mandati che rilascera' di volta in volta il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 4 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
