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[1]Le quote devolute o abbandonate durante il periodo dell'affitto saranno vendute a cura del consorzio, ed il prezzo sara' versato nella Cassa, di che all'art. S'intendono abbandonate le quote:
[2]1° se si subaffittano con atti veri o simulati;
[3]2° se anche dopo averle messe a coltura, si lasciano incolte per due anni consecutivi.
Testo in vigore dal 4 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
