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[1]Finche' le Direzioni Generali non saranno trasferite nella sede del Governo le disposizioni firmate dai Direttori generali saranno registrate nell'Uffizio di riscontro che sara' istituito in Torino.
[2]In questo tempo il detto Uffizio sara' presieduto da un Consigliere della Corte dei conti designato dal Presidente della stessa Corte.
Testo in vigore dal 30 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
