Art. 9
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Qualora sia richiesto da particolari circostanze, la nave incorsa nella contravvenzione puo' essere condotta, insieme alle persone che vi si trovano a bordo, in un porto dello Stato ed ivi posta a disposizione dell'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 16 dicembre 2010
