Art. 6
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[1]Qualora una nave mercantile si accinga a transitare in uno specchio d'acqua escluso dal libero transito in forza dei decreti di cui all'art. 2, la fortezza o la nave da guerra piu' vicina deve intimare ad essa di allontanarsi. L'intimazione e' fatta mediante un colpo di cannone a polvere.
[2]Dopo due minuti dall'intimazione, se questa non abbia avuto effetto, ed anche prima se l'urgenza lo richieda, sara' ripetuta l'intimazione mediante un colpo di cannone a palla diretto a proravia della nave col proposito di non colpirla.
Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 16 dicembre 2010
