Art. 5
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Il ministro della marina in casi di riconosciuta necessita' puo' concedere alle navi mercantili nazionali e straniere speciali permessi di transito e di soggiorno, e puo' delegare tale sua facolta' al comandante della piazza forte marittima competente per i casi di urgenza.
Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 16 dicembre 2010
