Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1912 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I decreti summenzionati devono essere pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale del Regno, affissi presso tutte le Capitanerie e gli Uffici di porto e comunicati ai consoli stranieri residenti nelle citta' marittime.
Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 16 dicembre 2010
