Art. 11
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[1]Le navi nazionali o straniere che siano incorse nelle contravvenzioni previste dalla presente legge potranno essere trattenute a disposizione delle autorita' marittime fino a quando non abbiano versato l'ammontare delle ammende inflitte, salvo che non sia prestata corrispondente cauzione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 giugno 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Leonardi-Cattolica - Spingardi - Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 16 dicembre 2010
