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[1]Il transito e il soggiorno delle navi mercantili nazionali e straniere puo' essere vietato in qualunque tempo e in qualsiasi determinata localita' interna o foranea dei mari dello Stato, quando cio' sia richiesto dall'interesse della difesa nazionale.

[2]Ai soli effetti della presente legge, per mari dello Stato s'intende la zona di mare compresa entro dieci miglia marine dal lido. Per i golfi, i seni e le baie, la zona delle dieci miglia e' misurata a partire da una linea retta tirata a traverso l'insenatura nella parte in cui piu' foranea in cui l'apertura non abbia un'ampiezza superiore alle venti miglia.

Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-16;612~art1 · fonte del testo

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