Art. 1
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[1]Il transito e il soggiorno delle navi mercantili nazionali e straniere puo' essere vietato in qualunque tempo e in qualsiasi determinata localita' interna o foranea dei mari dello Stato, quando cio' sia richiesto dall'interesse della difesa nazionale.
[2]Ai soli effetti della presente legge, per mari dello Stato s'intende la zona di mare compresa entro dieci miglia marine dal lido. Per i golfi, i seni e le baie, la zona delle dieci miglia e' misurata a partire da una linea retta tirata a traverso l'insenatura nella parte in cui piu' foranea in cui l'apertura non abbia un'ampiezza superiore alle venti miglia.
Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 16 dicembre 2010
