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[1]Le somme assegnate per ciascuna delle strade provinciali dell'Elenco III, allegato B, della legge 23 luglio 1881, che non potessero impegnarsi negli esercizi ai quali si riferiscono per mancanza di corrispondenti stanziamenti nei bilanci delle provincie, saranno stornate colla legge del bilancio o con quella di assestamento del bilancio in aumento dei capitoli relativi ad altre opere stradali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1896.
[4]UMBERTO.
[5]Perazzi. G. Colombo.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 17 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
