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[1]Nei bilanci dell'entrata verranno inscritte le quote dei rimborsi dovuti dalle provincie allo Stato in corrispondenza degli annuali stanziamenti del bilancio, a norma dell'art. 5 della legge 23 luglio 1881 n. 333.
[2]La quota di rimborso per le opere autorizzate dalla indicata legge e' determinata, per l'esercizio 1896-97, in L. 950.000 e per ciascuno dei quattro esercizi successivi sara' determinata con la legge di approvazione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 17 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
