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La spesa per costruzioni stradali, in aggiunta di quelle autorizzate da precedenti leggi, resta stabilita, pel quinquennio 1896-97, 1900-1901, in lire 31 milioni settecentosessantamila, e sara' ripartita fra le diverse strade secondo la tabella A annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 17 luglio 1896 al 11 maggio 1912
