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[1]Potranno essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti per nuovi appalti, per differenze di liquidazione, per transazioni di vertenze o altre maggiori spese sui residui propri e non impegnati per contratto di ogni singola linea.
[2]Solo con legge speciale potra' essere autorizzato lo storno dei fondi non impegnati per contratto da una ad altra linea.
[3]Per gli impegni e per pagamenti da effettuarsi sui residui, i medesimi rimangono determinati secondo la tabella B. Verun impegno per ogni singolo capitolo potra' essere assunto sui residui oltre il limite delle somme indicati nella tabella.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 10 aprile 1892.
[6]UMBERTO.
[7]BRANCA. L. LUZZATTI.
[8]Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.
Testo in vigore dal 22 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
