Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per le linee di cui non e' ancora cominciata la costruzione non potranno essere ordinati e dati in appalto lavori, ne' i contratti relativi potranno essere approvati ed ammessi a registrazione della Corte dei conti, se prima non siano compilati e debitamente approvati i progetti particolareggiati e regolari di esecuzione per l'intera linea, dai quali apparisca che la spesa complessiva prevista non ecceda gli stanziamenti autorizzati per legge.
Testo in vigore dal 22 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
