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[1]Sugli assegni determinati nell'art. 1, comma 2°, saranno prelevati in aumento alla spesa autorizzata con la legge 20 luglio 1888 n. 5550, serie 3ª;
- a)per la linea Faenza-Firenze lire 3,000,000;
- b)per la linea Salerno-San Severino lire 3,021,713;
- c)per le stazioni d'innesto nominate al n. 30, della tabella annessa alla presente legge e per lavori urgenti in conto capitale da eseguirsi in altre stazioni della rete principale, lire 3,500,000.
[2]La somma assegnata alla linea Faenza-Firenze, sara' stanziata meta' nell'anno 1893-94 e meta' nel 1894-95.
[3]Le rimanenti lire 6,521,713, saranno annualmente ripartite com'e' stabilito nell'art. 1.
Testo in vigore dal 22 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
