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[1]La spesa per costruzioni ferroviarie che deve stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma della legge 20 luglio 1888 n. 5550, serie 3ª, resta stabilita per l'esercizio 1892-93 in 30 milioni di lire, e sara' ripartita fra le diverse linee secondo la tabella A annessa alla presente legge.
[2]Per provvedere, giusta l'allegata tabella, sia alle opere di costruzione, sia a quelle costruite od in corso di liquidazione, saranno stanziate nell'esercizio 1893-94 lire 30 milioni, e nel triennio successivo lire 40 milioni annui da ripartirsi con la legge del bilancio di previsione.
[3]Il riparto potra' rettificarsi con la legge del bilancio di assestamento in relazione all'effettivo progresso dei lavori e delle liquidazioni.
Testo in vigore dal 22 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
