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[1]Le disposizioni degli articoli 2 e 4 saranno applicabili a tutti i pagamenti riferibili ad impegni assunti o da assumere dopo il 30 giugno 1901, per opere stradali provinciali, anche se non contemplate nella presente legge. Del pari, le disposizioni dell'articolo 3 saranno applicabili agli appalti di lavori, ai quali si procedera' con fondi autorizzati da leggi anteriori alla presente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]G. Zanardelli. N. Balenzano. Di Broglio.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
