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Le somme assegnate per ciascuna delle strade provinciali contemplate nell'annessa tabella, che non potessero impegnarsi per difetto di corrispondenti stanziamenti da parte delle Provincie, o per assunzione diretta dalle Provincie stesse delle rispettive costruzioni, potranno essere devolute, con la legge del bilancio, all'esecuzione di altre opere stradali contemplate dalla presente legge e, con preferenza, di quelle da costruire nella Provincia medesima.
Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
