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[1]Nel luglio di ogni anno, il Governo comunichera' alle Amministrazioni provinciali interessate l'ammontare dei pagamenti eseguiti, per ciascun tronco o tratto stradale, nello scaduto esercizio finanziario.
[2]Le Provincie verseranno nelle casse dello Stato la propria quota di concorso in quattordici rate eguali, decorrenti dall'anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
