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[1]Il Governo, prima di procedere all'appalto dei lavori di ciascun tronco o tratto stradale, dovra' accertarsi che le Provincie abbiano assunto impegno d'inscrivere in bilancio, a cominciare dall'anno immediatamente successivo, le loro quote quattordicesimali, calcolando il contributo sulla spesa prevista dal progetto, che serve di base all'appalto.

[2]Siffatto accertamento non occorrera' per gli appalti dei lavori addizionali e di completamento.

Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-03;297~art3 · fonte del testo

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