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[1]E' data facolta' al Governo del Re di permettere nello stesso tempo e nel medesimo locale la distillazione di materie prime diverse con apparecchi differenti.
[2]All'art. 50 del testo unico delle leggi sugli spiriti e' aggiunto il seguente comma:
[3]«Non sono noppure soggetti al pagamento di questa tassa i residui della distillazione (teste e code), convenientemente adulterati, giusta quanto e' prescritto dall'art. 6 della presente legge».
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
