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[1]Per ottenere il rimborso della tassa per lo spirito aggiunto ai vini nelle condizioni indicate nel 1° comma dell'art. 5, occorre ne sia fatta domanda all'intendente di finanza della provincia dalla quale avvenne l'esportazione. La domanda deve avere a corredo le bollette doganali, munite della prescritta attestazione di uscita o di altra equipollente, nonche' della indicazione del grado alcoolico dei vini esportati, e dev'essere presentata, contro dichiarazione di ricevuta, non piu' tardi del ventesimo giorno dalla fine dell'esercizio finanziario.

[2]Trascorso questo termine, senza che la domanda sia stata presentata, l'esportatore decade dal diritto alla restituzione della tassa.

Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-30;6915~art7 · fonte del testo

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