Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nelle somme fissate nell'articolo precedente non sono compresi i rimborsi di tassa per lo spirito aggiunto ai vini tipici dai 14 ai 18 e 23 gradi, di cui al 2° comma dell'art. Questi rimborsi, liquidati sempre al 90 per cento, saranno effettuati anche nel corso dell'esercizio finanziario.
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
