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[1]La liquidazione dei rimborsi di tassa per lo spirito aggiunto ai vini all'infuori della vigilanza dell'amministrazione, tra i limiti di alcoolicita' di cui alle lettere a e b dell'art. 2, viene eseguita nel mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
[2]Le somme dei rimborsi, pel titolo indicato nel precedente comma, non possono superare in ogni esercizio finanziario, l'ammontare di 1,300,000 lire per i vini e di lire 130,000 per i vermouth.
[3]Ove dalla liquidazione risulti una somma maggiore, la misura del rimborso di cui all'art. 2, sara' ridotta proporzionalmente alla somma sopra stabilita.
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
