Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il rimborso della tassa per lo spirito aggiunto ai vini senza l'assistenza degli agenti finanziari, e' ammesso, tra i limiti di alcoolicita' stabiliti nei precedenti articoli, anche quando gli interessati intendano effettuare, prima dell'esportazione, una nuova operazione di concia sotto la sorveglianza dei detti agenti, alle condizioni determinate dal succitato testo unico di legge e relativo regolamento.

[2]In questo caso la procedura per la verificazione del grado alcoolico di tali vini e' uguale a quella fissata per i vini che si esportano direttamente.

[3]Il risultato della detta verificazione deve essere scritto a tergo della bolletta di uscita, con indicazione della quantita' di vino cui si riferisce.

Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-30;6915~art4 · fonte del testo

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