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La restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito aggiunto ai vini italiani che si esportano all'estero, nel caso che siano stati conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, si accorda nella misura e alle condizioni qui appresso indicate, salvo il disposto dell'articolo 5 della presente legge:

  • a)per tutti i vini di forza alcoolica superiore ad 11 gradi centesimali, compresi i marsala ed esclusi i vermouth, il 90 per cento della tassa sullo spirito aggiuntovi da 11 fino a 14 gradi;
  • b)per i vermouth, il 90 per cento della tassa sullo spirito aggiuntovi tra 8 e 14 gradi.

Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-30;6915~art2 · fonte del testo

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