Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' elevata a dieci per cento la misura dell'abbuono a favore dei fabbricati di liquori, uso cognac, fermo restando il disposto dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sugli spiriti.
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
