Art. 4
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[1]Gli Ufficiali sanitari, ad esclusione del Presidente e degli Ispettori, avranno diritto per ogni quinquennio passato nello stesso grado, ad un aumento del quinto dello stipendio assegnato per la prima classe di detto grado, in modo pero' che lo stipendio accresciuto dagli aumenti, non abbia mai ad oltrepassare lo stipendio del grado immediatamente superiore.
[2]Nel computare i quinquenni si terra' conto del tempo passato nello stesso grado anteriormente alla promulgazione della presente Legge.
[3]L'aumento di stipendio cessera' colla promozione al grado superiore.
[4]Sono abrogate tutte le disposizioni delle Leggi precedenti che sono contrarie alla presente.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Firenze addi' 28 giugno 1866.
[7]EUGENIO DI SAVOJA
[8]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
[9]I. Pettinengo.
Testo in vigore dal 2 luglio 1866 al 16 dicembre 2009
