Art. 1
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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Nell'intervallo fra le legislature e fra le sessioni di una legislatura, il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato durano, fino alla nomina dei successori, nel rispettivo ufficio, a tutti gli effetti che di diritto, segnatamente a quelli degli art. 36, 37 e 38 dello Statuto e degli articoli 369 e 370 del Codice civile.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 6 giugno 1889.
[10]UMBERTO.
[11]Crispi.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 17 giugno 1889 al 16 dicembre 2009
