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[1]Il Governo del Re, con decreto Reale, deliberato dal Consiglio dei Ministri, determinera' i prezzi di vendita al pubblico ed ai rivenditori delle diverse specie e qualita' dei tabacchi lavorati.
[2]I prezzi di vendita al pubblico non potranno essere superiori a quelli fissati dalla tabella A.
Testo in vigore dal 19 maggio 1890 al 9 maggio 2025
