Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nei licei e ginnasi pareggiati attualmente esistenti e' obbligatoria per le tasse scolastiche l'applicazione della tabella C. Il maggiore provento va a beneficio degli insegnanti fino alla misura degli stipendi indicata nella tabella A. Se fino a tale misura non si potesse giungere, gli istituti conserveranno il pareggiamento gia' ottenuto.

Testo in vigore dal 12 marzo 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-02-25;71~art5 · fonte del testo

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