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Nei licei e ginnasi pareggiati attualmente esistenti e' obbligatoria per le tasse scolastiche l'applicazione della tabella C. Il maggiore provento va a beneficio degli insegnanti fino alla misura degli stipendi indicata nella tabella A. Se fino a tale misura non si potesse giungere, gli istituti conserveranno il pareggiamento gia' ottenuto.
Testo in vigore dal 12 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
