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[1]Le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse.
[2]Queste sezioni continueranno tuttavia a sedere unicamente per definire i ricorsi in materia penale di loro competenza introdotti e non ancora decisi all'attuazione della presente legge, fino a che non siano esauriti e in ogni caso non oltre un anno dall'attuazione della medesima.
[3]Con decreti Reali sara' fissato il giorno in cui ciascuna sezione dovra' cessare le sue funzioni; ed i ricorsi che si trovassero in quel giorno tuttora pendenti, saranno portati alla decisione della Corte di cassazione di Roma.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
