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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge, i posti d'ingegnere di ultima classe nel ruolo ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza potranno essere conferiti, senza esami, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle RR. scuole d'applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici, o scuole superiori politecniche i quali:
[7]1° non abbiano superato i ventinove anni di eta';
[8]2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo terzo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli Istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.
[9]Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le norme per le nomine di cui alla presente legge.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Facta.
[14]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
