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[1]Articolo sesto.

[2]Se l'uno o l'altro dei due Stati contraenti fosse per introdurre in avvenire alcuna modificazione (al presente trattato) allo scopo di accordare maggiori vantaggi ai rispettivi sudditi e paesi, e facilitare ed allargare le transazioni commerciali, resta convenuto che in qualsiasi epoca, dopo trascorsi cinque anni dalla data in cui il presente trattato entrera' in vigore, ognuna delle Parti potra' chiederne all'altra la revisione. Tuttavia questo trattato rimarra' in vigore sino a che ne sia stato conchiuso e ratificato un secondo.

Testo in vigore dal 8 maggio 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-04-26;208~art6 · fonte del testo

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