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[1]Articolo quarto.
[2]I sudditi germanici potranno esportare da qualsiasi porto e da qualsiasi luogo del Moghreb sui bastimenti di qualsivoglia bandiera, tutti i prodotti della terra e tutte le mercanzie del Moghreb, enumerati nella tariffa che fa parte di questo trattato, a condizione che abbiano pagato i diritti in essa specificati per ogni articolo nella medesima indicato.
[3]I sudditi germanici potranno comperare su tutti i mercati dell'Impero di Sua Maesta' il Sultano, sia in persona, sia per mezzo dei loro sensali, i prodotti e le mercanzie suddetti, senza limitazione od ostacolo di sorta. Nessun suddito marocchino od impiegato del Sultano potra' opporre loro difficolta'.
[4]I negozianti germanici che volessero far trasportare dei cereali da un porto all'altro del Moghreb, saranno tenuti al pagamento degli stessi diritti che avrebbero a pagare se detti cereali fossero esportati per le citta' dei cristiani (per l'estero) - diritti stabiliti nella tariffa suddetta.
Testo in vigore dal 8 maggio 1891 al 9 maggio 2025
