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[1]Articolo secondo.
[2]I sudditi germanici potranno importare nell'Impero del Moghreb tutte le mercanzie e prodotti della terra, sopra bastimenti di qualsiasi bandiera, ad eccezione del tabacco e delle altre erbe che si fumano, dell'oppio e simili. Per gli altri articoli, la cui importazione e' proibita al Marocco, come la polvere, il salnitro, lo zolfo, il piombo, le munizioni di guerra e le armi di ogni genere, la proibizione rimarra' in vigore.
[3]Sua Maesta' il Sultano del Moghreb stipula col presente trattato e dichiara che le mercanzie e prodotti che i sudditi germanici saranno per introdurre nei porti del Suo Impero, dovranno pagare all'entrata un diritto di dogana non superiore al dieci per cento (ad valorem). Il valore di queste mercanzie e prodotti sara' calcolato sulla base del prezzo corrente di tali mercanzie o prodotti - all'ingrosso ed a contanti - nel porto ove saranno introdotti.
[4]Non sara' lecito di porre impedimento all'introduzione di mercanzie e prodotti della terra per parte dei sudditi germanici nell'Impero di Sua Maesta' il Sultano del Moghreb, all'infuori di quelli che sono specificati nel presente articolo. Non pagheranno i sudditi germanici per le suddette mercanzie, o prodotti, diritti di dogana maggiori di quelli che pagheranno i sudditi marocchini e i sudditi della nazione la piu' favorita per le stesse mercanzie.
[5]I sudditi germanici che saranno per importare mercanzie o prodotti in un porto marocchino, se, dopo aver pagato i relativi diritti di dogana, vorranno trasportarli ad altro porto marocchino, potranno farlo, e non saranno tenuti al pagamento di altri o maggiori dazi di uscita o di entrata, ne' al momento di imbarcarli, ne' per isbarcarli di nuovo. Queste mercanzie, pero', dovranno essere accompagnate da una dichiarazione degli Amministratori del porto d'imbarco, comprovante che siffatte merci hanno gia' soddisfatto i diritti di dogana.
Testo in vigore dal 8 maggio 1891 al 9 maggio 2025
