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[1]TRATTATO DI AMICIZIA E COMMERCIO fra la Germania ed il Marocco
[2](1° giugno 1890).
[3](Traduzione).
[4]Lode a Dio Unico.
[5]Sua Maesta' il Sultano di Marocco, di Fez, Mechinez, Sus, ecc., ecc., ecc., e Sua Maesta' l'Imperatore di Germania e Re di Prussia, ecc., ecc., ecc., desiderando di stringere vieppiu' l'amicizia e le relazioni commerciali esistenti fra di loro ed allo scopo di accrescere e sviluppare il commercio fra i rispettivi paesi, hanno accordato di concludere un trattato di amicizia e di commercio.
[6]All'uopo hanno nominato a loro Plenipotenziari:
[7]SUA MAESTA' IL SULTANO DEL MOGHREB il suo Ministro per gli affari esteri il Fechi Sid Mohammed El Mufaddel Ben Mohammed Garrit, ed i sottoscritti Amministratori di Sua Maesta' Sceriffiana: Sid El Arbi ben Ahmed Bennani; Sid El Arbi ben Abdelzrac ben Sciocrun; Sid Abdelcrim Ben Agi Caddur Bennis; Sid Mohamed ben Agi Taher El Arzac; Sid Mohamed ben Tehemi Cohen; Sid Azzuz ben El Kbir ben Kiran; Sid Mohamed ben Abdelcrim Tazi; Sid Abdluhab ben Mohammed Bennis; Sid El Abbas ben Mohamed Berrada; Sid Dris ben Ahmed Bennani; Sid Agi El Arbi ben Abdelcrim ben Musa; Sid Taher ben Tehemi Bennani; Sid Mohammed ben El Arbi Berrada; Sid Dris Mohamed Berrada; Sid Bennassar ben Gellun; Sid Bennassar ben Mohamed El Hlu; Sid Mohammed ben El Kibr Bennis; Sid Mohammed ben Abd Ennebi ben Gellun; Sid Mohamed Briscia e Sid Taib Bennani.
[8]E SUA MAESTA' L'IMPERATORE DI GERMANIA il suo ministro residente presso Sua Maesta' Sceriffiana, conte di Tattenbach.
[9]I quali, essendo muniti di pieni poteri, hanno convenuto negli articoli seguenti:
[10]Articolo primo.
[11]Vi sara' amicizia perpetua - nulla verra' ad alterarla - fra Sua Maesta' l'Imperatore di Germania e Sua Maesta' l'Imperatore del Moghreb e fra i loro rispettivi paesi e sudditi.
[12]La liberta' commerciale sara' reciproca fra i due potenti Stati contraenti. Le due parti contraenti hanno accordato e stabilito che i sudditi germanici al Marocco e i sudditi marocchini in Germania godranno dei diritti e privilegi gia' accordati e che si accorderanno in avvenire ai sudditi della nazione la piu' favorita.
Testo in vigore dal 8 maggio 1891 al 9 maggio 2025
